Codice Etico della Rivista Giuridica dell’Ambiente

Art. 1 Decisione di pubblicazione e doveri dei Direttori e dei Comitati

  • I Direttori sono responsabili di quanto pubblicato sulla Rivista.
  • I Direttori sono responsabili ultimi della decisione di pubblicare gli articoli sottoposti alla Rivista.  A tal fine i Direttori si avvalgono del supporto del Comitato Scientifico e, per la pubblicazione nella Rivista, di un revisore, scelto tra studiosi ed esperti, esterno ai Comitati della Rivista, secondo il sistema di valutazione anonima cosiddetto a doppio cieco.
  • I Direttori e i Comitati sono tenuti a non divulgare alcuna informazione sui manoscritti ricevuti a soggetti diversi dagli autori, revisori e potenziali revisori, né utilizzarli a fini personali senza il consenso dell’autore.
  • I Direttori e i Comitati debbono agire per garantire la miglior qualità della Rivista. Se rilevano o ricevono segnalazioni in merito a errori o imprecisioni, conflitto di interessi o plagio in un articolo pubblicato, i Direttori ne danno tempestiva comunicazione all’autore e all’editore, intraprendono le azioni necessarie per chiarire la questione e, in caso di necessità, ritirano l’articolo o pubblicano una ritrattazione.

 Art. 2 Doveri dei revisori

  • I revisori assistono i Direttori nelle decisioni editoriali e possono eventualmente indicare all’autore correzioni e accorgimenti atti a migliorare il manoscritto.
  • Il revisore selezionato, che non si senta qualificato alla revisione del manoscritto assegnato o che sappia di non essere in grado di eseguire la revisione nei tempi richiesti, deve comunicare la sua decisione ai Direttori, rinunciando a partecipare al processo di revisione.
  • I revisori non devono accettare manoscritti nei quali abbiano conflitti di interesse.
  • La revisione deve essere condotta con obiettività. I revisori devono esprimere le proprie opinioni in modo chiaro e con la massima correttezza. Ogni dichiarazione, osservazione o argomentazione riportata deve preferibilmente essere accompagnata da una corrispondente motivazione.
  • Il revisore deve richiamare l’attenzione dei Direttori qualora ravvisi una somiglianza sostanziale o una sovrapposizione tra il manoscritto in esame e qualunque altro scritto di cui è a conoscenza.

Art. 3 Doveri degli autori

  • Gli autori devono garantire che le loro opere siano originali e, qualora siano utilizzati il lavoro o le parole di altri autori, che queste siano opportunamente parafrasate o citate letteralmente. In ogni caso, il riferimento al lavoro di altri autori deve essere sempre indicato.
  • I manoscritti proposti non devono essere stati pubblicati in altri periodici o riviste. I manoscritti in fase di revisione dalla rivista non devono essere sottoposti ad altre riviste ai fini di pubblicazione. Inviando un manoscritto, l’autore concorda sul fatto che, se il manoscritto è accettato per la pubblicazione, tutti i diritti di sfruttamento economico, senza limiti di spazio e con tutte le modalità e le tecnologie attualmente esistenti e in futuro sviluppate, saranno trasferiti alla Rivist

Art. 4 Conflitto d’interessi

  • Un conflitto d’interessi può sussistere quando un autore o la sua istituzione oppure un revisore abbiano rapporti personali o economici che possono influenzare in modo inappropriato il loro comportamento, in termini di giudizio, di pressioni o di valutazioni.
  • Questo conflitto può esistere anche se il soggetto ritiene che tali rapporti non lo influenzino.
  • I Direttori gestiscono, anche con il parere del Comitato Direttivo, eventuali conflitti d’interessi.