Descrizione
Nella ricerca ci si propone di verificare quali richieste avanzate da un amministrato facciano sorgere il dovere di provvedere (e quindi, prima ancora, di procedere) della p.A. adita. La risposta definitiva viene fornita alla luce del secondo periodo del comma 1 dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (introdotto dall’art. 1, comma 38, della legge 6 novembre 2012, n. 190): esso stabilisce che la p.A. possa adottare un provvedimento in forma semplificata laddove ravvisi la manifesta inaccoglibilità della domanda ricevuta. Lo scopo, studiata preliminarmente la fase della cd. iniziativa, è quello di constatare a) come tale disposizione sia stata interpretata, in questi primi anni di sua applicazione pratica, dai Tribunali e dagli studiosi; b) se tale norma abbia modificato l’assetto nel tempo delineato, dalla giurisprudenza e dalla dottrina, sul tema del dovere di provvedere (e, in particolare, se abbia generalizzato siffatto dovere). Si verifica, inoltre, quali utilità possa ottenere il privato che, avendo presentato una domanda manifestamente inaccoglibile, esperisca i classici rimedi approntati dall’ordinamento – sul piano sostanziale e processuale – per contestare il silenzio eventualmente serbato dall’amministrazione cui si è rivolto.
Nicola Posteraro è assegnista di ricerca in Diritto amministrativo presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. Ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto amministrativo presso l’Università degli Studi Roma Tre. Dedica la sua attività di ricerca al diritto amministrativo sostanziale e processuale, oltre che al diritto sanitario.