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La conoscenza della disciplina dell’anticorruzione, unitamente a quella della trasparenza, cui, da ultimo, a seguito della riforma del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 81/2023), si è aggiunta anche l’etica pubblica, è costantemente richiesta nell’alternarsi dei vari bandi di concorso, qualunque sia il profilo professionale interessato. Di qui la scelta redazione di dedicare un breve approfondimento all’Autorità nazionale anticorruzione, al fine di fornire le nozioni essenziali sull’argomento e facilitarne l’apprendimento.
La L. 190/2012, la legge anticorruzione
Nel 2012, in ossequio a precisi obblighi internazionali, e al fine di arginare gli oramai eccessivamente dilaganti fenomeni di “corruttela”, il legislatore approva la L. 190/2012, informata al cosiddetto. “risk-based approach”, ovvero ad un approccio basato sul rischio. Con questo volendosi appalesare l’intenzione di affrontare il fenomeno corruttivo privilegiando la strada della prevenzione rispetto ad interventi meramente repressivi dello stesso. La via della prevenzione, attraverso un approccio multidisciplinare, assurge a strategia centrale nella citata legge anticorruzione proprio perché ritenuta funzionale rispetto all’esigenza di evitare preliminarmente casi in cui possa venire a crearsi una condotta corruttiva nei pubblici uffici.
La nozione di corruzione
Ai fini dell’applicazione della disciplina della L. 190/2012 il concetto di corruzione non è da intendersi limitatamente ed esclusivamente con riferimento al reato di corruzione, bensì esso va da intendersi nella sua accezione più ampia. Nella nozione di corruzione rientra non solo l’intera sfera dei delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 318 ss. c.p.), ma anche e soprattutto la maladministration, ovvero tutte quelle situazioni in cui si è in presenza di decisioni amministrative devianti rispetto alla cura dell’interesse generale. Nell’ambito della medesima L. 190/2012, si dispone la delega per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni. Da qui, l’adozione del Codice della trasparenza (D. Lgs. 33/2013) inteso come una vera e propria risposta alla richiesta di “aiuto” avanzata dal legislatore del 2012: con esso, infatti, si è considerata la trasparenza dell’agire pubblico quale strumento necessario alla lotta avverso la corruzione e gli illeciti nell’ambito dei pubblici uffici.
L’Autorità nazionale anticorruzione
La L. 190/2012, ha provveduto a predisporre un articolato sistema di prevenzione e repressione della stessa. Tra i soggetti che operano a livello nazionale, sul piano dell’anticorruzione, un ruolo di primaria rilevanza è ricoperto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
L’ANAC nasce dalla trasformazione di un altro organismo pubblico, ossia la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), creata nel 2009 (art. 13 D. Lgs. 150/2009) con la funzione di indirizzare, coordinare e sovrintendere all’esercizio indipendente delle funzioni di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni. A tali attribuzioni si affiancava il compito di garantire la trasparenza totale delle amministrazioni, cioè l’accessibilità dei dati inerenti al loro funzionamento e, altresì, quello di determinazione degli standard dei servizi pubblici.
Al cambio di denominazione della CIVIT in ANAC (art. 5 D.L. 101/2013) si è aggiunta una ridefinizione delle funzioni (arti. 19 D.L. 90/2014), con l’obiettivo principale di concentrare la missione istituzionale dell’Autorità sui compiti relativi alla garanzia della trasparenza e alla prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni.
In tale direzione, il D.L. 90/2014 ha provveduto in primo luogo a trasferire all’ANAC tutti i compiti e le funzioni dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) con funzioni di vigilanza sugli appalti di lavori, delle forniture e dei servizi, compresi i settori speciali e quelli d’interesse regionale. Le funzioni in materia di contratti pubblici assegnate all’Autorità sono state da ultimo ridefinite dal nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023).
A fronte di questo insieme di nuove attribuzioni, l’ANAC ha perso le attribuzioni originarie in materia di misurazione e valutazione della performance, che sono state invece assegnate al Dipartimento della funzione pubblica, il quale ha contestualmente ceduto in favore dell’ANAC le competenze in materia di trasparenza e anticorruzione.
I componenti dell’ANAC
L’Autorità è organo collegiale composto dal Presidente e da quattro componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all’amministrazione, con comprovate competenze in Italia e all’estero, sia nel settore pubblico che in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione. Il presidente e i componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Sia il Presidente e i componenti dell’Autorità non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell’Autorità. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica.
Prova a rispondere…
- Con quale dei seguenti provvedimenti è stato adottato il Codice della trasparenza’
- Il D. Lgs. 97/2016
- La L. 241/1990
- Il D. Lgs. 33/2013
- Dalla trasformazione di quale organismo pubblico nasce l’ANAC?
- La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT)
- L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP)
- Il Comitato per il controllo sugli appalti (COVAP)
- Quanti anni durano in carica i componenti dell’ANAC?
- Tre anni e possono essere rinnovati per una sola volta
- Quattro anni e non possono essere confermati nella carica
- Sei anni e non possono essere confermati nella carica