Descrizione
Perché ricordare il 160° anniversario della promulgazione della legge n. 1409 del 15 agosto del 1863, consegnata alla storia col nome del suo proponente Giuseppe Pica? Innanzitutto appare opportuno dare voce alla storiografia giuridica che negli ultimi trent’anni ha indagato a fondo sulla giustizia d’eccezione tra antico e nuovo regime inquadrando il brigantaggio attraverso le categorie del diritto: tale approccio ha dimostrato come il dato giuridico sia fondamentale per la comprensione del fenomeno da un punto di vista storico. Sotto questo profilo appaiono di grande rilevanza le fonti giuridiche, in particolare le carte dei processi scaturiti dalla Legge Pica. Gli atti giudiziari rappresentano infatti una fonte documentaria preziosa per conoscere le cause del brigantaggio, le tipologie di reati, i meccanismi repressivi e il ruolo nella loro attuazione di inquisitori e giudici, in larga parte militari, chiamati ad applicare un codice di guerra ai civili come già avvenuto durante il decennio francese. In effetti, il nucleo della Legge Pica non risiede nei suoi pochi articoli, ma nelle norme procedurali che essa richiamava. Peraltro, grazie a queste disposizioni, i briganti diventavano individui riconosciuti dallo Stato e soggetti al suo diritto, cosicché, paradossalmente, la dura legislazione d’eccezione, trasformando i briganti da nemici a criminali, contribuì, nonostante tutto, all’unificazione nazionale.